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Disparità di trattamento nel calcolo del TFS per i dipendenti EE.LL. - Le azioni promosse dalla Direl innanzi al Giudice del Lavoro: Aggiornamento al 31 ottobre 2024
A poco più di un anno dall’avvio della nostra azione per la rimozione della disparità di calcolo del TFS per i dipendenti degli Enti Locali, sono giunti alla prima udienza sei dei sette ricorsi depositati presso i Tribunali del Lavoro del lavoro di cinque diverse sedi territoriali.
Cinque dei sette ricorsi sono stati promossi nell’interesse dei ricorrenti dirigenti e funzionari EE.LL., e due nell’interesse dei Segretari Comunali e Provinciali; si è ritenuto, infatti, di tenere separati i ricorsi a tutela dei Segretari, in quanto, per questi ultimi, venivano in rilievo ulteriori profili di discriminazione.
Qui di seguito il quadro aggiornato dello stato del procedimento:
Tribunale del Lavoro di Roma - la prima udienza, fissata al 20/09/2024, si è conclusa con il rinvio per decisione al 16.5.2025;
Tribunale del lavoro di Firenze ( ricorso dirigenti) - la prima udienza, fissata al 18/09/2024, si è conclusa con il rinvio per decisione al 6.3.2025;
Tribunale del Lavoro di Firenze ( ricorso Segretari) - la prima udienza è stata fissata al 22/11/2024;
Tribunale del lavoro di Napoli - la prima udienza fissata al 28/05/2024 e rinviata al 08/10/2024, si è conclusa con il rinvio per discussione al 27/03/2025;
Tribunale del Lavoro di Trieste - la prima udienza, fissata al 17/09/2024, si è conclusa con rinvio per discussione al l4/6/2025;
Tribunale del lavoro di Cuneo ( ricorso dirigenti) - la prima udienza, fissata al 1 ottobre 2024, si è conclusa con il rinvio per discussione al 15/4/2025;
Tribunale del Lavoro di Cuneo ( ricorso Segretari) - la prima udienza, fissata al 29/10/2024, si è conclusa con il rinvio per discussione al 12/12/2024.
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C.di Cassazione: Legittima risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale – presupposto ristrutturazione/ riorganizzazione.
Con la recente pronuncia, ordinanza n. 25517 del 24/09/2024 (relatore Tricomi Irene) la Suprema Corte ha chiarito che l'incarico di direttore generale non è stato oggetto di revoca o di singola soppressione con diritto al conferimento di altro incarico, ma una legge regionale ha disposto la soppressione dell'intera Asp. Una ristrutturazione complessiva delle funzioni dell'agenzia ha costituito presupposto di legittima risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale per impossibilità sopravvenuta della prestazione ( art.1463 codice civile).
Due i punti centrali dell'ordinanza:
1) "il conferimento dell'incarico dirigenziale dà luogo ad un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione di ciascuna delle parti trova la sua causa nella prestazione dell'altra e operano i principi generali per cui la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione importa, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione del rapporto";
2) " nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e, pertanto, non è applicabile l'art. 2103 c.c. risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico"
Risolto l'incarico di direttore generale, la dirigente medico è rientrata nel ruolo posto in aspettativa presso l'Asl di Roma.
In allegato la sentenza in parola unitamente alla pronuncia del 2020 sulla qualifica dirigenziale quale attitudine professionale ad assumere incarichi dirigenziali di qualunque tipo. Inapplicabilità art. 2103 cc. regola del rispetto di determinate specifiche professionalità.
Entrambe le pronunce sono molto interessanti per chi ricopre la qualifica dirigenziale, forse non conosciute.