L’attività di formazione ed aggiornamento per i nostri iscritti ha previsto, nello scorso mese di febbraio, due interessanti eventi, dedicati:
- al Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- alla proposta Direl per la redazione dei piani di welfare integrativo.
Nel primo webinar, i consulenti esperti di Dasein srl, società partener della Direl nelle attività di formazione , hanno realizzato un intervento formativo sugli aspetti salienti e i punti nevralgici relativi alla predisposizione del PIAO, fornendo anche indicazioni operative per la corretta adozione dei documenti.
Nel secondo webinar, la Direl ha presentato contenuti e modalità di predisposizione dei piani di welfare integrativo in sede di contrattazione decentrata, ed illustrato, anche con esempi pratici, la propria proposta che scaturisce da una lunga e continuata attività di ricerca e valutazione dei possibili piani di prestazioni e servizi consentiti dalla norma ed erogati da Enti e Società specializzate nel settore.
Le registrazioni ed i materiali dei due seminari sono pubblicati nella sezione Formazione e Webinar, presente in piena evidenza nella home page del sito.
Per ottenere le credenziali di accesso alla sezione è necessario inviare una richiesta alla casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., specificando, oltre al nome e cognome, qualifica ed ente di riferimento, anche la propria iscrizione alla Direl.
I contenuti di dettaglio dei webinar già svolti sono reperibili nei relativi articoli, pubblicati nella sezione comunicati.
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Vi ricordiamo che nella sezione Formazione e Webinar, sono disponibili le registrazioni di tutte le conferenze informative e di approfondimento tenutesi nel primo, nel secondo e nel terzo ciclo di eventi.
Inoltre, grazie al rapporto di collaborazione che Direl ha instaurato con Dasein Srl, è riservata agli iscritti Direl anche la possibilità di accedere gratuitamente alla piattaforma FormazionePa on-line, gestita dalla società nostro partner, destinata alla formazione ed all’aggiornamento di funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione.
Con recentissima sentenza, resa lo scorso 16 gennaio nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 5770 del RGAC dell’anno 2022 , il Tribunale di Roma sez.3^ Lavoro, nella persona del Giudice dott. Dario Conte, ha dichiarato la nullità della clausola che aveva stabilito una durata infratriennale dell’incarico conferito ad un dirigente del Comune di Roma, ponendo principi importantissimi sul conferimento e soprattutto sulla revoca ante tempus degli incarichi dirigenziali.
Il ricorrente, rappresentato e difeso dai legali di fiducia della Direl, avv. Domenico Tomassetti ed avv. Michele Guzzo, ha visto affermare il diritto reclamato, secondo principi che la sentenza ribadisce e che il nostro sindacato ha sempre invocato e tutelato.
Particolarmente interessanti, e di portata generale, le articolate motivazioni della decisione, che fanno riferimento al dettato dell’art. 19, co.2 del d.lgs n.165/2001 ed alla inderogabilità della durata non inferiore a tre anni per gli incarichi dirigenziali, comunque conferiti, indipendentemente dalla durata del mandato dell’Organo che li conferisce ( nel caso in esame il Commissario Straordinario di Roma Capitolina), o dal conferimento di incarico ex art. 110, co.3 del TUEL, configurandosi, in caso contrario, un meccanismo di spoyl sistem più volte censurato dalla Corte Costituzionale.
“.... La regola della durata minima triennale, argomenta il Giudice adito, ha d’altronde, nell’insegnamento della Corte Costituzionale, addirittura fondamento costituzionale, rispondendo alla finalità di garantire ai dirigenti pubblici, soggetti a meccanismi di valutazione dai quali dipendono le loro carriere, di permanere, salve legittime ragioni di revoca, nel loro incarico, per il tempo stimato necessario a veder stimati i risultati da loro raggiunti, e nel contempo soprattutto preservando il loro statuto di autonomia....”
Comunque, anche nelle circostanze in cui la revoca anticipata dell’incarico trova legittime ragioni, l’esercizio di tale potestà da parte di un Ente non è del tutto libero ed indiscriminato.
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