Diamo diffusione di seguito, per opportuna conoscenza, all'articolo "Danno erariale per il responsabile finanziario che ritarda i pagamenti ai fornitori" apparso il 4 maggio 2017 su "Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa".
Testata: Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa
Data: 04/05/2017
Di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
Condanna a carico del responsabile finanziario che ha ritardato il pagamento delle fatture emesse
dalla società creditrice, debitamente vistate e provviste di fondi a destinazione vincolata, derivanti da
mutuo Cassa depositi e prestiti. È questo l'esito della sentenza 69/2017 della sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per il Lazio, scaturita dopo che la sezione di controllo aveva inviato alla Procura
informativa di danno arrecato a un Comune per maggiori somme corrisposte a una società rispetto al
valore dei lavori che erano stati commissionati e regolarmente eseguiti.
La vicenda
Il caso è riferibile a un affidamento di lavori per il rifacimento delle strade urbane ed extraurbane per
un importo complessivo contrattuale di 368.782 euro oltre Iva, per il quale la società non ha ricevuto il
pagamento tempestivo di alcune fatture, nonostante gli esiti favorevoli del contenzioso in tutti i gradi
di giudizio. Solo a seguito della conclusione del lungo procedimento giudiziale, l'appaltatore ha visto
soddisfatte le proprie ragioni. Oggetto del giudizio sono i maggiori oneri derivanti dal contenzioso
(interessi legali e spese di lite) che l'amministrazione ha liquidato alla società. Le somme aggiuntive
rappresentano infatti un danno per l'ente rispetto al costo dei lavori commissionati ed eseguiti.
Il danno
In particolare, le somme sono state riconosciute a seguito di atto transattivo nel quale le parti si sono
accordate per la definizione delle spettanze con pagamento, di 56.387,39 euro, pari alla metà delle
somme dovute a titolo di interessi, oltre 6.901,58 euro per spese legali, per complessivi 63.288,97
euro. Questo importo (al quale va aggiunto quello di mille euro pagati dal Comune quale compenso
del commissario ad acta), seppure inferiore a quello costituente il credito della ditta a titolo di interessi
e spese, costituisce pur sempre un danno erariale, in quanto ha comportato una lievitazione dei costi
complessivi delle opere senza giustificazione alcuna.
La colpa
I costi dei lavori erano finanziati da fondi a destinazione vincolata, derivanti da mutuo della Cdp, le cui
somme erano state incassate dal Comune in tempo utile per la liquidazione delle fatture. I giudici
ricostruiscono che per tutte le fatture pagate in ritardo (tranne che per una), la causa del ritardo
risiede nel mancato utilizzo delle somme incassate dal Comune dalla Cdp a fronte delle fatture,
somme che sono state versate, invece, in tesoreria senza vincolo di destinazione, nel contesto della
ormai cronica situazione di deficit dell'ente, esistente sin dal 2009 e sfociata nel 2011 nella
dichiarazione di dissesto. Conseguentemente, l'imputabilità del danno sofferto dal Comune è
addossabile al responsabile finanziario, il quale ha determinato la dispersione delle risorse, la loro
distrazione a fini diversi da quelli per i quali erano state erogate, e, nel contesto più generale di
cronica indisponibilità di cassa, l'insolvenza delle fatture per lungo tempo.
Gli elementi di colpa a carico del responsabile finanziario sarebbero riconducibili, secondo i giudici,
alla necessaria conoscenza della disciplina dell'utilizzo delle somme a destinazione vincolata, del
tutto incompatibile con il loro utilizzo per fin diversi. La deliberazione ribadisce la necessità di
procedere al tempestivo pagamento delle fatture, in particolar modo se relative a spese finanziate
con entrate a destinazione vincolata già incassate e per le quali è stata riscontrata dal responsabile
del procedimento la correttezza della prestazione e la sussistenza dei presupposti di legge per la
liquidazione.