Trasmettiamo di seguito, per opportuna conoscenza, l’articolo “Sulle assunzioni illegittime danno erariale per il segretario e non per il ragioniere che dà il parere contabile”, apparso il 25 maggio 2017 su “Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa”.
Testata: Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa
Data: 25/05/2017
Di: Vincenzo Giannotti
Interessante conclusione della Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Campania che
nella sentenza n. 175/2017 solleva da danno erariale il responsabile finanziario che aveva reso il
proprio parere contabile positivo sull'assunzione di un responsabile di servizio esterno (ex articolo
110 del Tuel) in assenza della laurea (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 24
maggio).
Secondo i giudici contabili il responsabile finanziario, limitandosi a esprimere il proprio parere
favorevole di regolarità contabile (inidoneo ad ascrivere la sua responsabilità amministrativa) operava
in conformità all'indirizzo contenuto nella circolare n. 25/1997 del ministero dell'Interno, in base alla
quale «esula pertanto dall'attività richiesta al servizio finanziario qualunque accertamento sulla
legittimità della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell'ente». Inoltre, la norma che
qualifica il parere contabile prevede che spetti al responsabile finanziario verificare l'osservanza dei
principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario, la giusta
imputazione al bilancio, la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento, l'osservanza delle
norme fiscali e ogni altra valutazione riferita ai soli aspetti contabili – economici e finanziari del
procedimento formativo dell'atto, non certo quella della verifica della legittimità dell'atto. Di tenore
diverso è invece la responsabilità del segretario generale, del sindaco e dei componenti della giunta
comunale.
La vicenda
La Procura aveva rinviato a giudizio di conto, per responsabilità erariale, il sindaco, il segretario
comunale, il responsabile della ragioneria (la cui posizione come si è detto è stata espunta dal
collegio contabile) e i componenti della giunta comunale per aver assunto il responsabile del servizio
all'esterno quale comandante della polizia locale, privo della laurea al momento della sottoscrizione
del contratto, a nulla rilevando che l'acquisizione del requisito accademico venisse assolto alcuni
mesi dopo, non potendo sanare in via retroattiva un requisito essenziale. Infine, trattandosi di
selezione tra diversi potenziali contraenti, in base a oggettive valutazioni dei titoli, vi sarebbe stata
violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, che trova la sua immediata giustificazione
nell'esigenza di garantire la par condicio tra i candidati, la certezza dei rapporti e la trasparenza
dell'amministrazione nelle procedure selettive.
Sulla responsabilità del sindaco
Per il collegio contabile il maggior apporto al danno erariale è attribuibile al sindaco, in quanto a
fronte della ricostruzione degli atti e dei fatti, il suo ruolo nell'assunzione del comandante è stato
preminente. In merito alla giustificazione che la deliberazione di giunta comunale avesse natura di
mero atto di indirizzo, rileva il Collegio contabile come “hanno natura di indirizzo gli atti che, senza
condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli
organi all'uopo competenti le direttive necessarie per orientare l'esercizio delle funzioni ad essi
attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti.” (così Tar Campania, Salerno, sezione II,
sentenza 12 aprile 2005 n. 531). Nel caso di specie la deliberazione conteneva espressamente il
nome del soggetto da assumere e questa specificazione ne determinava la natura di atto
amministrativo, in quanto tale oggetto di sindacato da parte del giudice contabile. Per quanto
riguarda, invece, gli altri membri dell'organo esecutivo, ritiene il Collegio che, pur avendo
responsabilità, il loro ruolo è da considerarsi marginale.
Sulla responsabilità del segretario
Altra quota della responsabilità va attribuita al segretario comunale, che nella fattispecie rivestiva
anche le funzioni di responsabile del servizio del personale, cui ne seguiva la sottoscrizione del
contratto illegittimo. La sua responsabilità va ricercata nel parere reso nella deliberazione di giunta
comunale, assommando sia la funzione di garante dell'azione amministrativa che di soggetto
responsabile ex articolo 49 del Tuel a esprimere il proprio parere tecnico, oltre a aver proceduto alla
sottoscrizione del contratto individuale con persona priva del requisito essenziale della laurea.
Secondo il collegio contabile tale condotta è determinante e gravemente negligente per l'acritica
valutazione dei presupposti di fatto, posto che la prima operazione da compiere, nell'inquadramento
del dipendente neo assunto, era quella della verifica del possesso del necessario titolo di studio.