Dalla Corte dei Conti una sentenza scudo alla responsabilità dei politici

Diamo diffusione di seguito per opportuna conoscenza all'articolo "Dalla Corte dei Conti una sentenza scudo alla responsabilità dei politici" apparso ieri sul sito della Direl Veneto.


Ne abbiamo parlato il 23 gennaio u.s. sul principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e conseguente regime di responsabilità dei dirigenti. La discussione riguardava l'introduzione di emendamenti del relatore Pagliari alla legge di riforma della PA targata Madia che prevedevano, tra gli altri, l’esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità dell’attività amministrativo-contabile per l’attività gestionale. La Corte dei Conti, Sezione I Giurisdizionale, con sentenza n. 107 del 4 febbraio 2015, apre in linea di principio alla deresponsabilizzazione degli amministratori per responsabilità erariale. La Corte infatti ha assolto con la suddetta sentenza l'attuale premier, Matteo Renzi, già Presidente della Provincia di Firenze, per aver assunto nella segreteria sua e della giunta collaboratori dello staff privi di laurea, ma inquadrandoli in posizioni lavorative che richiedevano la laurea. La motivazione della Corte è nell'assunto che “il Presidente della Provincia non è un addetto ai lavori” e pertanto giustificato nel suo operato dal fatto di non dover sapere, a differenza dei dirigenti che,  con i loro pareri tecnici, conferiscono legittimità ai provveddimenti da adottarsi da parte degli amministratori.
Concude Luigi Oliveri, nell'articolo a sua firma su  Italia Oggi (in allegato), che  alla luce dell'orientamento espresso dalla magistratura contabile con sentetnza in sede di appello,  non sarà forse nemmeno necessario introdurre  nella legge di riforma della PA all'esame del Senato nuove norme  che facciano da scudo alla responsabilità dei poltici.
Per ironia della sorte la sentenza n. 3 del 19 gennaio 2015 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale dell'Emilia Romagna ( in allegato) ha affermato la responsabilità amministrativa del Sindaco, della Giunta Comunale e del Segretario Comunale per la nomina di un Direttore Generale dell'ente locale privo del diploma di laurea, che costituisce il requisito minimo per l'accesso alla predetta posizione dirigenziale. Lo sfortunato Sindaco e gli altri potranno essere sollevati da responsabilità in sede di appello grazie allo scudo offerto dalla sentenza della Sezione I Giurisdizionale?

Per scaricare le sentenze della Corte dei Conti, clicca qui.

Seguici su Facebook


Disparità Calcolo TFS

Formazione e Webinar

Chiedi all' Avvocato

Login Form



direlpiemonte