DIREL - Regolamento d’attuazione dello Statuto

(Approvato nell’Assemblea Nazionale del 21 maggio 2010)

Premessa.
Art.1 - Le presenti disposizioni regolamentari completano e specificano lo Statuto della DIREL (Federazione Nazionale Dirigenti Enti Locali), per quanto riguarda il funzionamento degli Organi nazionali, l’ordinamento delle strutture territoriali previste all’art. 3, le facoltà e gli obblighi degli iscritti, la gestione finanziaria e quella del sistema informatico.
In materia di incarichi sindacali, di convocazione, elezione e decadenza dei propri Organi nonché di contabilità finanziaria, le strutture locali dispongono di autonomia amministrativa, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari della Federazione.

Titolo I – Funzionamento degli Organi Nazionali.
Art. 2 – Assemblea Generale (artt. 9/11 dello Statuto) e Presidente Onorario.
L’Assemblea, su proposta del Segretario Nazionale, può nominare Presidente Onorario della DIREL una persona che, per autorevolezza ed esperienza, rappresenti i valori cui si ispira la Federazione; tale carica è incompatibile con l’appartenenza ad uno degli Organi Statutari.
Il Presidente Onorario presiede la riunioni dell’Assemblea, fungendovi da moderatore, e può partecipare alle riunioni del  Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
In assenza di tale figura, l’Assemblea nomina il Presidente, all’inizio di ogni sua riunione, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o da un suo delegato..

Art. 3 -  Consiglio Direttivo (artt. 12/14).
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale con invito scritto, inviato (anche per posta elettronica) almeno cinque giorni prima della riunione e indicante gli argomenti da trattare.
Nel caso di costituzione di nuove strutture regionali della DIREL, il Consiglio immediatamente ne coopta il relativo Segretario, portando la nomina a ratifica della prima Assemblea Generale.
Un componente del Consiglio è incaricato di redigere il verbale della seduta, che verrà posto a disposizione dei Consiglieri nella seduta successiva.

Art. 4 – Segreteria Generale (art. 14 comma 11)
La Segreteria Generale è un’articolazione esecutiva del Consiglio Direttivo ed ha il compito di assistere e consigliare il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni.  A tal fine, per l’esame di specifici temi, può associare Segretari regionali o esperti nelle materie da trattare.
La Segreteria è convocata dal Segretario Generale, senza formalità, e delle sue riunioni è data notizia al Consiglio Direttivo nella sua successiva seduta.

Art. 5 – Commissioni.
Per la trattazione di argomenti di rilevante interesse o per la definizione di indirizzi generali di politica sindacale, il Consiglio Direttivo può nominare specifiche Commissioni o Gruppi di lavoro, presieduti da un Consigliere e composti da esponenti della DIREL ed, eventualmente ed in misura minoritaria, da esperti esterni.
Con la nomina, il Consiglio determina i compiti, la durata e le spese della Commissione.

Art. 6 – Organi di cui agli artt. 16 – 17 – 18 dello Statuto.
Il Collegio dei Revisori è dotato di autonomia organizzativa e si riunisce, su iniziativa del suo Presidente, ogni volta ritenga opportuno svolgere le sue funzioni.  Esso è avvertito dal Segretario Generale circa la  predisposizione dei documenti contabili di cui all’art. 22 dello Statuto e della data di convocazione dell’Assemblea per il loro esame; il Collegio è tenuto a riunirsi tempestivamente per le determinazioni di sua competenza in merito.
Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Segretario Generale, d’intesa con il suo Presidente, ogni volta che un Organo competente della DIREL, a livello nazionale o territoriale, motivatamente rinvii al suo giudizio casi di comportamenti, da parte di un iscritto o di una struttura, contrari allo Statuto o lesivi della dignità della Federazione, di un suo Organo o di altri iscritti.
Il Tesoriere collabora con il Segretario Generale nella gestione finanziaria della DIREL, sosti-tuendolo in tale compito in caso di assenza, e controfirma i documenti contabili di cui all’art. 22 dello Statuto.

Art. 7 -  Commissari (art. 14 comma 9).
Nei casi di inerzia o di gravi inadempienze da parte di strutture di cui all’art. 3 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può nominare un Commissario, che sostituisce od affianca il Segretario territoriale per risolvere le problematiche ivi determinatesi.  Nel caso occorra sostituire il Segretario locale, il Commissario convoca l’Assemblea degli iscritti, entro sei mesi dalla sua nomina (salvo proroga decisa dal Direttivo nazionale), per il ripristino degli Organi ordinari.
Nelle Regioni  in cui (esistendone le condizioni) non è ancora costituita la struttura regionale di cui al successivo Titolo II,  il Consiglio Direttivo può nominare un Commissario con il compito di coordinare le strutture locali ed indire l’Assemblea regionale, nei termini prefissati.
Nelle strutture aziendali in cui manchi o decada il responsabile (di cui al successivo art. 11), il Segretario provinciale assume direttamente tale ruolo o nomina un Delegato provvisorio, con impegno a convocare entro tre mesi l’Assemblea per l’elezione a regime.

Titolo II  -  Strutture regionali.

Art. 8 – Denominazioni e finalità.

In ogni Regione, in cui siano presenti almeno due strutture provinciali della DIREL, viene costituita la struttura regionale, che assumerà il nome di “DIREL + nome della Regione”.  Essa potrà avere una propria sede o essere ospitata presso altra struttura locale della DIREL.
La DIREL Regionale, sulla base dello Statuto nazionale, opera per assicurare il più stretto collegamento tra le strutture operanti a livello locale e tra queste e gli Organi nazionali nonché  la più puntuale assistenza agli iscritti nella Regine; fissa le quote di contribuzione degli iscritti (nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto e dal successivo Tit. 5).  Essa promuoverà, inoltre, d’intesa con le altre Federazioni aderenti, la costituzione della struttura regionale della CONFEDIR-MIT, fornendo ad essa ogni possibile collaborazione.

Art. 9 – Organi.
Sono Organi della DIREL Regionale:
a)  l’Assemblea regionale, costituita dai rappresentanti delle strutture aderenti in proporzione agli     
iscritti. Essa si riunisce almeno ogni tre anni ed ha il compito di eleggere la Segreteria  regionale,
di fissare gli indirizzi di  politica sindacale in sede regionale, di esaminare e decidere ogni pro-
blema le venga proposto dal Segretario,  di approvare i consuntivi della gestione finanziaria;
b)  il Segretario regionale,  eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto, che dura in carica tre anni ed    
ha la rappresentanza della struttura, curandone la gestione;  egli fa parte di diritto del Consiglio
Direttivo nazionale DIREL;
c)  il Consiglio direttivo (costituito quando siano aderenti almeno tre strutture di base), eletto ogni
tre anni dall’Assemblea (che ne determina il numero) con separata votazione segreta;  ad esso  
compete ogni decisione relativa alla politica sindacale     regionale ed all’attività della struttura.
Il funzionamento di detti Organi è regolato dalle analoghe norme dello Statuto DIREL.

Titolo III –  Strutture provinciali.
Art. 10 – Denominazione e finalità.
In ogni Provincia, dove operino almeno due rappresentanze aziendali DIREL, viene costituita la struttura provinciale, che assume il nome di “DIREL + nome della Provincia” e che potrà avere una propria sede o essere ospitata presso una struttura aziendale.
La DIREL Provinciale, nel rispetto dello Statuto, ha il compito di attuare nel territorio le linee di politica sindacale della DIREL, di raccordare le strutture aziendali ed i singoli iscritti con le istanze

nazionali e regionali DIREL, di assistere e tutelare in ogni sede gli iscritti nella Provincia.

Art. 11 – Organi.
Sono Organi della DIREL Provinciale:
a)   l’Assemblea Provinciale degli iscritti, che si riunisce almeno ogni tre anni ed ha il compito di
eleggere il Segretario e l’eventuale Direttivo Provinciale, di definire le linee di politica sindacale
locale, di fissare le quote di contribuzione degli iscritti qualora manchi la struttura Regionale, di
approvare i rendiconti della gestione finanziaria provinciale;
b)  il Segretario Provinciale, eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto, che dura in carica tre anni ed
ha il compito di rappresentare la struttura e di curarne la gestione;
c)   il Consiglio Direttivo (costituito laddove siano aderenti almeno tre strutture aziendali e almeno
dieci iscritti), eletto con separato scrutinio segreto dall’Assemblea (che ne fissa il numero); esso  
ha il compito di decidere le azioni ed iniziative sindacali a livello locale, in linea con le direttive
nazionali, di deliberare le relative spese e di approvare annualmente i  rendiconti della gestione  
finanziaria provinciale.
Il funzionamento di detti Organi è regolato dalle analoghe norme dello Statuto nazionale.

Titolo  IV -  Strutture aziendali.
Art. 12 -  Compiti ed Organi
In ogni Ente in cui sono presenti iscritti alla DIREL è costituita la relativa struttura aziendale, che ha il compito di tutelare gli iscritti e le prerogative della dirigenza in generale, anche attraverso la partecipazione alla contrattazione decentrata, d’intesa con la Segreteria provinciale.
Negli Enti che contano fino a sei iscritti, la relativa Assemblea (da tenere almeno ogni tre anni) elegge un Delegato Aziendale, che rappresenta la DIREL nella sede, assiste e tutela gli iscritti, cura i rapporti con le strutture provinciali, regionali e nazionali.
Negli Enti con sette iscritti ed oltre, l’Assemblea elegge un Direttivo (fissando il numero dei componenti), che stabilisce le linee di  politica sindacale aziendale e nomina il Segretario.
Alle necessità di carattere finanziario della struttura provvede la Segreteria Provinciale, ai sensi di quanto previsto nel successivo Titolo V.

Titolo  V -  Gestione finanziaria.
Art. 13 -  Quote associative (art. 6).
Il Consiglio Direttivo nazionale stabilisce la quota associativa minima a carico degli iscritti e la parte di essa spettante alla DIREL nazionale, modificandole quando se ne verificano le condizioni.
Le strutture provinciali sono di norma delegate a riscuotere dette quote, mediante trattenute sugli emolumenti degli iscritti;  esse provvedono a versare alla DIREL  (di norma in rate semestrali) gli importi di spettanza nazionale, mentre trattengono la differenza per le gestioni a livello locale.  Il Direttivo Provinciale (previa informativa alla Segreteria nazionale) può maggiorare la quota associativa fino al 100%, per motivate esigenze delle strutture territoriali.  Le strutture provinciali determinano, altresì, la misura del contributo annuo a carico dei Dirigenti in congedo che restino iscritti, utilizzandone gli importi.
Nelle Regioni in cui sia operante, la “DIREL Regionale” è delegata a fissare (ed eventualmente a riscuotere) le quote ed i contributi di cui sopra, provvedendo con sue norme interne alla ripartizione tra le strutture territoriali degli importi di spettanza locale.
Per le Province in cui non operano strutture organizzate DIREL o per quelle in cui la struttura locale abbia fatto registrare gravi inadempienze, le quote associative vengono riscosse dalla DIREL nazionale, che provvederà ad assegnare i fondi per il funzionamento a livello locale.

Art. 14 -  Rendicontazioni (art. 22).
Entro il mese di aprile, il Consiglio Direttivo nazionale delibera il bilancio di previsione per l’anno in corso ed il rendiconto consuntivo della gestione finanziaria dell’anno precedente,  predisposti dal Segretario Generale e dal Tesoriere. Detti documenti, previo esame e relazione del Collegio dei Revisori, vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale nella sua prima riunione.
Tutte le strutture territoriali delegate alla riscossione delle quote associative sono tenute alla  rendicontazione annuale delle entrate e delle spese, approvata dal Direttivo territoriale e ratificata dall’Assemblea territoriale nella sua prima seduta.  Il documento approvato va trasmesso per conoscenza alla Segreteria nazionale.

Titolo  VI  -  Norme per la gestione del sistema informatico..
Art. 15 -  Struttura informatica.
La DIREL attribuisce massima importanza alla gestione informatizzata, sia per le proprie procedure interne sia e soprattutto per i rapporti con gli iscritti e con la dirigenza in genere.
Tutte le comunicazioni e gli inviti rivolti alla proprie strutture (salvo che lo Statuto non preveda altra forma) vengono di norma effettuate tramite posta elettronica certificata.  Il sito web, di cui all’articolo successivo, rappresenta il principale strumento di diffusione delle attività e delle politiche sindacali nonché di partecipazione interattiva dei dirigenti all’azione della DIREL.

Art. 16 – Sito “internet”.
Il sito è di proprietà ed è gestito direttamente dalla sede nazionale DIREL.    Il Comitato di redazione del sito è costituito dalla Segreteria Generale (di cui all’art. 14 comma 11 dello Statuto), eventualmente integrata da esperti.  
La Segreteria Generale potrà concedere appositi spazi alle strutture regionali per l’inserimento di notizie e problematiche locali.  Il Segretario Regionale è responsabile di quanto pubblicato in detto spazio; comunque, per qualunque inserimento che ecceda l’informazione su atti sindacali ordinari, dovrà avere la preventiva autorizzazione della Segreteria nazionale.
Per la gestione tecnica del sito, il Consiglio Direttivo può conferire incarichi a consulenti o ditte specializzate nel settore, che opereranno su direttive e controllo della Segreteria Generale.

Art. 17 – Rapporti con le strutture periferiche e gli iscritti.

Ai fini della completezza e dell’aggiornamento del sito, gli Organi, le strutture locali e gli iscritti della DIREL hanno obbligo di comunicare tempestivamente:
a)   ogni notizia relativa a iscrizioni, decadenze, cancellazioni, nomine, variazioni di indirizzi  
relative alle proprie strutture o persone;
b)   note sulle principali attività sindacali svolte in sede locale;
c)   ogni notizia che possa rivestire interesse generale per la politica sindacale della DIREL.  
Apposito spazio del sito sarà dedicato a richieste o problematiche dei dirigenti, cui si cercherà sempre di fornire adeguate risposte.

Art. 18 – Spese.
Nel bilancio di previsione sono prevista apposite poste per la gestione informatizzata di cui sopra.
Il Consiglio Direttivo approverà le spese relative all’impianto, l’implementazione e la gestione del sistema informatico.  Nei casi di urgenza, singole spese possono essere disposte dalla Segreteria Generale, in veste di Comitato di redazione, e portate a ratifica del successivo Consiglio Direttivo.
Il rendiconto, oltre al consuntivo finale delle spese di cui al primo comma, conterrà una apposita breve nota sull’andamento della gestione informatica e sui dettagli delle relative spese.

Norma di rinvio
Art. 19 –  Rinvio.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto nazionale DIREL e le norme del Codice Civile.  Valgono, altresì, le deliberazioni della Assemblea nazionale e del Consiglio Direttivo della DIREL in materia di organizzazione e di funzionamento delle strutture sindacali.

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