Con sentenza n. 1653/ 2022, pubblicata lo scorso 5 ottobre, il Tribunale Amministrativo della Regione Calabria, pronunciandosi sul ricorso per l’annullamento di una determina di aggiudicazione di appalto di servizio del Comune di Trebisacce, adottata dal Segretario Comunale e non dal Dirigente del Comune interessato, ne ha dichiarato il vizio di incompetenza.
Dalla determinazione impugnata e dagli atti a corredo, risultava che il provvedimento era stato adottato dal Segretario Comunale previa avocazione a sé della competenza, in quanto il dirigente ordinariamente preposto all’emanazione si era trovato in una condizione di conflitto di interesse.
Le motivazioni della sentenza ne escludono la competenza nel caso in esame, sia con richiamo all’ art. 109 comma 2 D. Lgs. n. 267/2000, non rinvenendo nella documentazione in atti alcun provvedimento motivato del Sindaco che, avesse attribuito al Segretario Comunale la specifica cognizione, né con richiamo all’art. 101, comma 1, del contratto collettivo della dirigenza del 17.12.2020, che consente al Segretario l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento, non ricorrendo tale circostanza.
La pronuncia del TAR Calabria appare di particolare interesse, in quanto stabilisce il principio che, in termini generali, non sia rinvenibile in capo al Segretario Comunale la competenza ad adottare provvedimenti a rilevanza esterna, che, di norma, spettano invece al dirigente.
Nelle scorse settimane è stata acquisita in sede di Conferenza Unificata l’intesa sulle LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALLA DIRIGENZA PUBBLICA, sviluppate dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) nell’ambito di un apposito Advisory Board; l’obiettivo è quello di fornire alle amministrazioni indicazioni per l’individuazione di soluzioni e metodologie omogenee ed efficaci per la selezione della dirigenza e di presentare i principi metodologici dell’Assessment Center, per la valutazione delle competenze che caratterizzano la posizione da ricoprire. Ricordiamo, infatti che le recenti modifiche apportate all’art. 28, comma 1-bis, del D.lgs. 165/2001, stabiliscono che occorre indicare, nel bando per il reclutamento della dirigenza, le competenze che si intende accertare e che, oltre i titoli o le conoscenze, occorre valutare anche le capacità, attitudini e motivazioni individuali, attraverso prove definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
Assunto di partenza è che il passaggio ad un modello di selezione fondato sulla valutazione combinata, sia delle conoscenze che delle competenze e delle motivazioni individuali, rappresenti una fase di particolare rilievo e attenzione nel quadro della più complessiva riforma della Pubblica Amministrazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; che occorra investire su un cambiamento culturale e sull'introduzione di un nuovo approccio generale alla gestione delle risorse umane, basato sulle competenze.
Le linee guida individuano preliminarmente le tipologie di accesso alla dirigenza per la Amministrazioni Centrali dello Stato e per le altre Amministrazioni, e traducono la nuova normativa sul reclutamento in indicazioni concrete, al fine di assicurare l’omogeneità di operato delle diverse amministrazioni.
Vediamone insieme le più significative novità:
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